mercoledì 25 maggio 2011

IL RAGIONEVOLE DUBBIO

Non sono neanche, tra l’altro, un esperto di diritto ma ho sempre sentito parlare, soprattutto nei films, del così detto “ragionevole dubbio” secondo il quale un presunto colpevole poteva essere scagionato dall’accusa.
Per questo motivo, senza girarci intorno, ho intenzione di dire la mia a riguardo dell’istruzione UNIVERSAE ECCLESIAE, la quale cela purtroppo una falsa restaurazione e di fatto renderà impossibile l’applicazione del Motu Proprio del santo padre Benedetto XVI facendo in modo che il Santo Sacrificio  della Messa pian piano cessi come peraltro aveva predetto Dom Prosper Gueranger, grande liturgista dell’Abbaye de Solesmes:”Se il santo Sacrificio della Messa cessasse, non tarderemmo a ricadere nell'abisso di depravazione in cui si trovavano i pagani, e questa sarà l'opera dell'Anticristo. Questi metterà in pratica tutti i mezzi possibili per impedire la celebrazione della Santa Messa, affinchè questo grande contrappeso sia abbattuto, e così  Dio metta fine a tutte le cose, non avendo più ragione di farle sussistere”.
L'intensità del Sacrificio della Messa è diminuita e ciò è evidente osservando le tante Domincae Cenae che si celebrano ogni giorno dopo la riforma del 1969 e questo ultimo nuovo documento non dà assolutamente, come qualcuno credeva, nuova spinta al ritorno all’unica Messa Cattolica, cioè, quella decretata dal Concilio di Trento e dalla bolla di San Pio V Quo Primum Tempore a discapito di quella massonico-protestante di Mons. Bugnini & Co.
Mi riferisco chiaramente all’art. 19 del testo dell’istruzione che riporta, l’ormai già famosa, conditio sine qua non, il fedele cattolico possa chiedere la celebrazione del Santo Sacrificio secondo il Vetus Ordo.
I  fedeli che chiedono la celebrazione della forma extraordinaria non devono in alcun modo sostenere o appartenere a gruppi che si manifestano contrari alla validità o legittimità della Santa Messa o dei Sacramenti celebrati nella forma ordinaria e/o al Romano Pontefice come Pastore Supremo della Chiesa universale.
Ora dal testo, a mio modo di vedere, l’intento di rendere vane le richieste dei fedeli alla Tradizione appare chiaro ed altrettanto evidente è che l’art. 19 è stato artatamente inserito per impedire il diffondersi del Santo Sacrificio.
Probabilmente il Papa non ha partecipato alla stesura del documento, se non in ordine alla firma, come ormai avviene in regime di collegialità.
Pertanto ritengo che nessun fedele otterrà la Messa tradizionale salvo in casi particolari che vedremo.
Perché?
Anzitutto il linguaggio post conciliare come sempre risulta poco chiaro ed ambiguo inizialmente pensavo di non aver afferrato il significato dell’art., infatti ho avuto bisogno di una lettura attenta dei testi per tentare di arrivare ad una conclusione.
Poi confrontandomi con alcuni amici mi sono reso conto che l’articolo in sé presenta alcune oscurità.
Poniamo il caso che il gruppo (i fedeli riuniti in gruppo stabile) voglia chiedere la celebrazione del Santo Sacrificio al Vescovo col VO, questi chiederà ai fedeli se essi sostengano o appartengano a gruppi che si manifestano contrari alla validità o legittimità della Santa Messa o dei Sacramenti celebrati nella forma ordinaria.
Si presentano alcune difficoltà:
1) Sono i fedeli (che sono un gruppo) che non devono sostenere gruppi  che si manifestano contrari alla validità o legittimità della Santa Messa o dei Sacramenti celebrati nella forma ordinaria?
2) Oppure i fedeli (che sono un gruppo) non devono essi stessi sostenere di essere contrari ecc...
Nel primo caso sembrerebbe che il gruppo di fedeli da non sostenere sia esterno a quello richiedente, nel secondo caso invece è direttamente il gruppo richiedente oggetto della domanda che non deve sostenere.
3) I fedeli (che sono un gruppo) non devono appartenere  a gruppi che si manifestano ecc.
4) I fedeli (che sono un gruppo) non devono essi stessi appartenere alla stessa ideologia di quelli che manifestano….
Anche in questo primo caso, si intende appartenere a gruppi esterni più consistenti, mentre nell’altro trattasi del gruppo stesso che appartiene a quelli che la pensano alla stessa maniera di quelli che manifestano ecc…
Se per gruppo s’intendesse come nei casi 1 e 3, il problema potrebbe non sussistere, infatti a questa domanda molti potrebbero dire di non sostenerli o di appartenervi, per il fatto che il gruppo di cui faccio parte, il gruppo richiedente, non appartiene ad altri gruppi maggiori consolidati tipo movimenti, associazioni fraternità che si manifestano..ecc
Questo però non proverebbe che io effettivamente sia favorevole al NO e pertanto la difficoltà permarrebbe.
Potrebbe bastare questo al vescovo?
Se bastasse, il problema sarebbe risolto.
Qual è  la ratio, allora, dell’art.19?
Forse sarebbe quella di sapere quante e quali persone sostengono o appartengono a gruppi che si manifestano ecc.?
Non credo, infatti il vescovo potrebbe poi chiedere al richiedente o ad ognuno dei fedeli del gruppo di esporre la propria opinione in materia secondo i punti 2 e 4, escludendo di fatto le altre due ipotesi.
Sembra quindi evidente che debba essere il gruppo richiedente a dover dimostrare di non essere un gruppo composto da fedeli  che sostiene o appartiene all’ideologia stessa di altri gruppi, supposti esistenti, che si manifestano ecc., visto che l’essere identifica la cosa in sé, mentre l’appartenenza è identificata per mezzo della parte che la contiene.
A questo punto sono due le condizioni:
a) Il gruppo deve sostenere la  validità e la legittimità del NO
b) Non deve appartenere a gruppi, evidentemente formati e più ampi, che si manifestano ecc. ecc.
Il punto b) diviene sormontabile per quello che si è detto sopra (punti 3 e 4)  perché può essere del tutto vero che questo gruppo non appartenga ad altri gruppi più ampi, già formati di cui esso è emanazione.
Mentre il punto a) diviene insormontabile per due motivi:
1)      I fedeli non conoscano bene la differenza tra il VO ed il NO e  trovino I testi del Messale Romano di Papa Paolo VI e di quello risalente all’ultima edizione di Papa Giovanni XXIII, ….. due forme della Liturgia Romana, definite rispettivamente ordinaria e extraordinaria….come due usi dell’unico Rito Romano, che si pongono l’uno accanto all’altro. L’una e l’altra forma sono espressione della stessa lex orandi della Chiesa (UE 6)
2)      Mentano sulla verità
Donde viene la difficoltà?
Dal fatto che gli attori dell’istruzione sanno benissimo, ed è un dato di fatto, che ci siano ragionevoli dubbi sulla validità e legittimità del NO.
Basti pensare al famoso Breve esame critico del «Novus Ordo Missæ» dei Cardinali Ottaviani e Bacci per comprendere che ci possono essere più che ragionevoli dubbi sul NO.
Non starò in questa sede a riportare tutte le deviazioni del NO a partire dalla formula del “pro multis” o sull’intenzione del ministro visto l’art. 7 dell’IGMR che così definiva la Messa:"La cena del Signore o messa è una sacra riunione, e cioè l’assemblea del popolo di Dio che si riunisce, sotto la presidenza del sacerdote, per celebrare il memoriale del Signore. È per questo che l’assemblea della Chiesa locale realizza in modo eminente la promessa di Cristo: "Lì dove due o tre sono riuniti in nome mio, là sono in mezzo a loro" (rivisto poi nel 1970).

Intenzione di compiere un sacrificio?

Ogni fedele alla Tradizione ha un ragionevole dubbio sulla validità e legittimità della Nuova Messa. Proprio ieri alla domanda”cosa è la messa?” rivolta al parroco, tra le altre cose, mi disse: “il memoriale della cena del Signore” (cvd), a tutta risposta, alla mia citazione del Concilio di Trento (peraltro dogmatico),  rispose che ero rimasto fermo ancora a Trento e che il CVII aveva riformato la messa, denotando, se non ignoranza, quantomeno omertà o tutt’al più superficialità.

A queste condizioni o ad esempio ad altre (Leggi qui) (oppure brevemente qui) o come nella foto riportata,  il dubbio mi sembra più che ragionevole.

Personalmente credo, spero di sbagliarmi, che i fedeli questa volta non verranno prosciolti, ma condannati contrariamente a quanto stabilisce la legge positiva.
Sant’Agostino insegna, infatti, che non è mai consentito mentire in materia di fede; se  per evitare questi abusi qualcuno si permettesse d’offendere con la menzogna il buon nome di Cristo, con questo suo comportamento si dimostrerebbe persona del tutto impazzita (La menzogna 10,17). Difendere ciò che non appartiene a Cristo ed alla Sua Sposa non posso e non voglio farlo!
Sì! Io ho un forte e ragionevole dubbio: che la messa del Novus Ordo non sia valida e legittima.
Eccellenza mi concedete il via libera?

                                                                                                                                 Stefano Gavazzi

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